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Gli interessi moratori sono dovuti dal debitore in ritardo nel pagamento del proprio debito (debitore in mora).
Essi costituiscono una sorta di risarcimento per il danno causato dal ritardo nel pagamento e pertanto devono essere corrisposti anche se non previsti contrattualmente, tra l'altro senza l'onere per il creditore di provare il danno subito.
DLGS n. 231 09/10/2002 "Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali"